Economia del mare: domande per i finanziamenti entro il 14 aprile

Come comunicato dal MIMIT, le imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, le agroindustriali, le artigiane ed i centri di ricerca, possono partecipare entro il 14 aprile 2023 al bando europeo Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

di Pietro Mosella – Giornalista pubblicista 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso noto che, entro il 14 aprile 2023, le imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, le agroindustriali, le artigiane ed i centri di ricerca, possono partecipare al bando europeo Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

Il MIMIT, per il bando 2023 ha, inoltre, stanziato ulteriori 10 milioni di euro con risorse PNRR, da destinare al co-finanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale che ne faranno richiesta. Una quota del 40% delle risorse, sarà riservata a realtà localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Le imprese ed i soggetti interessati che intendono aderire all’iniziativa, dovranno presentare le proposte prima alla partnership europea e successivamente al MIMIT.

Lo stesso Ministero ha, altresì, comunicato che, al fine di facilitare la partecipazione delle imprese italiane, il 24 marzo è in programma un webinar informativo, durante il quale verrà presentato il bando e saranno illustrate le modalità operative della misura.

Sostegno all’economia blu

L’iniziativa transnazionale per un’economia blu e sostenibile denominata “Sustainable Blue Economy Partnership” (SBEP) è una partnership europea co-finanziata del programma Horizon Europe che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca ed innovazione, volti a guidare e supportare la transizione verso un’economia blu resiliente e sostenibile, con particolare riguardo alla tutela dei mari, degli oceani, della biodiversità e dello sfruttamento delle risorse ambientali marine.

L’obiettivo generale della partnership è progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu rigenerativa, approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani e fornire soluzioni di ricerca ed innovazione orientate all’impatto, favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030.

L’iniziativa, nello specifico, si rivolge a:

  1. imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
  2. imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);
  4. centri di ricerca.

Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali quali, a titolo esemplificativo, il consorzio o l’accordo di partenariato.

Risorse disponibili

Il DM 16 dicembre 2022 n. 186485, destina 16 milioni di euro in totale al co-finanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.

Di queste risorse, quelle destinate al bando 2023 “The way forward: a thriving sustainable blu economy for a brighter future” ammontano a 10 milioni, per un contributo massimo concedibile pari ad 800 mila euro per singolo progetto.

Una quota del 40% dello stanziamento sarà, invece, riservata ad imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Presentazione delle domande

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie appena sopra menzionate, i soggetti proponenti devono presentare, entro e non oltre il 14 aprile 2023, in via esclusivamente telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it, il modulo di richiesta di accesso alle agevolazioni e contestuale presentazione della proposta preliminare secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 3 marzo 2023, unitamente alla pre-proposal già inviata a SBEPartnership ed alla documentazione indicata, pena l’irricevibilità.

Nello specifico, le imprese ed i soggetti interessati che intendono aderire all’iniziativa, dovranno partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale. Per entrambi i bandi, i termini per la partecipazione sono:

  • entro le ore 15 del 14 aprile 2023 per lapre proposal;
  • entro le ore 15 del 13 settembre 2023 per la full proposal.

I soggetti proponenti, la cui proposta preliminare sia stata valutata ammissibile e per i quali sia quindi stata raccomandata la presentazione dei progetti definitivi, devono presentare, in via esclusivamente telematica tramite l’indirizzo PEC dgiai.div6@pec.mise.gov.it, entro e non oltre le ore 15:00 del 13 settembre 2023, il progetto definitivo, unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2 al sopra citato decreto, i cui schemi saranno pubblicati nella sezione “Intervento del PNRR in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie – bando transnazionale congiunto SBEPartnership 2023” del sito internet del MIMIT.

Istruttoria dei progetti selezionati

Il summenzionato decreto direttoriale 3 marzo 2023 disciplina anche l’attività istruttoria che si articola nelle seguenti fasi:

  1. verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
  2. valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui all’art. 3, c. 4, del decreto direttoriale 3 marzo 2023.

Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi istruttorie sopra elencate, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) sopra indicata e venti giorni per la fase b).

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazioni viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

Fonte: Quotidiano Piu’

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Al via i finanziamenti per il turismo sostenibile

Fondo per il turismo domande al via dal 15 marzo 2023. Le richieste di finanziamento dovranno essere inviate ad uno degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la convenzione con la banca Bei. Le domande dovranno essere complete della descrizione dell’investimento, di una relazione del progetto e dell’indicazione del finanziamento necessario. Le richieste possono essere presentate on line. Un intermediario è Newco – Fondo Tematico Turismo S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo / Equiter S.p.A.), il sito è www.equiterspa.com/advisory/fondo-turismo. Equiter è il principale intermediario finanziario selezionato dalla Banca Europea per gli Investimenti per gestire i 200 milioni di euro di risorse Pnrr per il supporto delle infrastrutture e dei servizi per un turismo sostenibile. La convenzione è stata siglata anche dalla Banca Finint, il sito a cui accedere è www.bancafinint.com, alla sezione dedicata: fondoturismosostenibile.finint.com.

Il Fondo ha l’obiettivo di sostenere iniziative di creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento di strutture e infrastrutture per il turismo: dagli investimenti nel turismo sostenibile ai progetti digitali fino alla mobilità pulita. Gli investimenti possono prevedere la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture, per favorire sostenibilità e transizione verde, attraverso investimenti in progetti o processi di digitalizzazione e interventi per promuovere la mobilità sostenibile connessa al turismo.

I progetti possono essere localizzati nel territorio nazionale e i beneficiari (imprese turistiche private, imprese private, anche operanti su base di concessioni pubbliche o nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato) possono richiedere accesso a più prodotti finanziari, quali equity, strumenti quasi-equity, finanziamenti a medio/lungo termine.

Le imprese dovranno collegarsi ai siti web, per chiedere il supporto finanziario e compilare i moduli. Al 15 marzo 2023 è però operativo solo il sito di Equiter.

Il bando non prevede graduatorie cronologiche o di merito. L’ammissione al Fondo è rimessa alla valutazione degli intermediari che effettuano l’analisi creditizia, valutano la sostenibilità economica e finanziaria del beneficiario, del progetto di investimento e la qualità dello stesso rispetto agli obiettivi del Fondo.

La scadenza per presentare le proposte è il 30 giugno 2025, salvo assorbimento delle risorse prima di tale data che sarà comunicato. La presentazione delle domande è iniziata il 15 Marzo 2023. È prevista una sezione dedicata alle faq sui siti degli istituti collaboratori. Le imprese potranno chiedere il finanziamento per un progetto o investimento a un solo intermediario. Il finanziamento, viene revocato, in tutto o in parte in caso di perdita di uno o più requisiti di ammissibilità del destinatario o se il tipo di progetto non è coerente con quanto presentato. La revoca totale comporta l’obbligo di restituzione di quanto percepito.

Fonte: NT Tributi

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Assunzione di stranieri extra ue nuove regole e facilitazioni

I datori di lavoro potranno contare su procedure semplificate e tempi più brevi per assumere cittadini extra UE entro le quote dei flussi migratori grazie all’intervento del Governo che, con la modifica al Testo Unico Immigrazione, facilita l’ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri.

di Marcello Ascenzi – Dottore commercialista

La normativa sull’immigrazione si appresta a subire modifiche con il Decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, Decreto immigrazione, pubblicato nella GU 10 marzo 2023, n. 59. Le nuove regole modificano il Testo unico dell’immigrazione (TUI – D.Lgs. 286/1998) semplificando, da un lato, le procedure per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia attraverso i canali legali, dall’altro, rendendo molto più severe le disposizioni per il contrasto dei flussi migratori illegali.

Nuova programmazione dei flussi

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri, entro le quote della programmazione dei flussi migratori, dovranno tenere conto che, per il triennio 2023 – 2025, non è più prevista la definizione delle quote su base annua, bensì le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro saranno stabilite per l’intero triennio, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del TUI.

La richiamata norma dell’art. 3 c. 4 del TUI stabilisce che siano annualmente definite con DPCM, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Il nuovo decreto eccezionalmente per il periodo 2023 – 2025, invece, individuerà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, su base triennale, pur stabilendo per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le varie causali stabilite dal TUI tra cui lavoro subordinato non stagionale, stagionale, lavoro autonomo e così via.

I datori di lavoro avranno, dunque, in anticipo contezza del numero massimo di lavoratori stranieri, per le varie causali previste per l’ingresso, ammessi nel territorio nazionale. Ciò dovrebbe favorire la programmazione delle assunzioni di lavoratori stranieri.

Il Decreto immigrazione, di recente approvazione da parte dal CDM, consente altresì di integrare il numero di quote stabilite per il triennio 2023 – 2025, attraverso specifici DPCM, nel caso sorga la necessità o opportunità di incrementare il numero di cittadini stranieri che potranno fare ingresso nel mercato del lavoro italiano. In tal caso le istanze di nulla osta presentate dai datori di lavoro, rimaste inevase per mancanza di quote disponibili, potranno essere esaminate nell’ambito delle ulteriori quote che si renderanno successivamente disponibili con gli ulteriori DPCM.

Misure premiali per gli Stati collaborativi

I datori di lavoro potranno agevolarsi dell’incentivo al contrasto dell’immigrazione irregolare di cui godranno i cittadini provenienti da Stati che, anche in collaborazione con l’Italia, promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. I cittadini di tali Stati godranno di una via preferenziale per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro che, i datori di lavoro potranno sfruttare per essere facilitati nell’ottenere l’attribuzione della quota e, quindi, poter procedere con l’assunzione.

Asseverazione del contratto

La speciale disciplina che prevede l’asseverazione del contratto di lavoro, già introdotta in via eccezionale per i decreti flussi degli anni 2021 e 2022, entra in vigore a regime. Il Decreto Immigrazione introduce l’art. 24-bis nel TUI che demanda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate a:

  • professionisti ossia avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali purché abbiano comunicato agli ispettorati del lavoro di occuparsi di adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, oppure dai consulenti del lavoro non tenuti ad effettuare la richiamata comunicazione;
  • organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

I richiamati soggetti, terminata la verifica in maniera positiva, rilasciano apposita asseverazione che dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta al lavoro. L’intervento nella verifica da parte dei professionisti riduce i tempi, spesso lunghi, per gli uffici dell’ispettorato del lavoro cui originariamente era demandato il controllo.

Le nuove procedure confermano l’esonero dagli obblighi di asseverazione per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero di richieste presentate.

Riduzioni delle tempistiche per l’assunzione

Una serie di modifiche al TUI riducono i tempi necessari per l’assunzione di cittadini stranieri. In primo luogo, viene previsto che il rilascio del nulla osta, per l’assunzione di lavoratori stranieri subordinati non stagionali, avvenga in ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi che fornisce la questura, il cui sopraggiungere comporta la revoca del nulla osta, del visto e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno.

In maniera simile il rilascio del nulla per i lavoratori stagionali avviene in ogni caso, anche in assenza della verifica dei richiamati elementi ostativi, entro 20 giorni.

Infine, il momento in cui si può assumere il lavoratore viene anticipato all’ottenimento del nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Nuove ipotesi di ingresso fuori dalle quote

Viene prevista una ulteriore ipotesi di ingresso fuori dalle quote di programmazione. In particolare, i datori di lavoro potranno assumere, senza dover rispettare i limiti della programmazione di flussi migratori, cittadini stranieri residenti all’estero che completano un corso di formazione professionale e civico-linguistica, organizzato sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

Sempre nell’ambito della formazione viene concessa agli stranieri e loro datori la possibilità di convertire, fuori dalle quote di programmazione annua, i titoli di soggiorno per motivi di studio e formazione.

Rinnovi più ampi e priorità nel settore agricolo

Le novità riguardano anche la durata dei permessi dopo il rinnovo e il riconoscimento della priorità al settore dell’agricoltura:

  • in caso di rinnovo, il periodo di validità dei permessi di soggiorno, rilasciati a tempo indeterminato per lavoro subordinato, autonomo e per ricongiungimento familiare, viene esteso a tre anni, rispetto agli attuali due anni;
  • i datori di lavoro del settore agricolo possono giovarsi della priorità nel caso abbiano presentato istanza per lavoratori agricoli, ai sensi del decreto fluissi 2022, ma non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera.

La priorità varrà sulle quote del 2023, nei limiti delle unità assegnate al settore agricolo.

Fonte:  DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 (GU 10 marzo 2023, n. 59)

Fonte: Quotidianopiu’

Decorrenza del termine decennale di prescrizione nel contratto di mutuo

Decorrenza del termine decennale di prescrizione nel contratto di mutuo

autore: Luigi Tramontano

fonte: Contenzioso-bancario.it

Obbligazioni e contratti

Mutuo Contratto Adempimento Pagamento Contratti ad esecuzione continuata o periodica Effetti del negozio giuridico

Il mutuo è un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l’inerente dovere costituiscono l’effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale rende il mutuo un contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Il pagamento delle rate del contratto di mutuo è dunque un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, per cui il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo.

Fonte: Contenzioso Bancario

Giurisprudenza

Mutuo – Termine decennale di prescrizione – Decorrenza

Cassazione civile, sezione III, 10 febbraio 2023, n. 4232

Nota a sentenza

Nota a Cassazione

civile, sezione III, 10 febbraio 2023, n. 4232

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Fideiussioni omnibus: nullità ed onere della prova secondo il Collegio di coordinamento ABF

Marco Romanelli, Partner, Legance

Benedetta Noro, Associate

Il presente contributo analizza la decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF n. 16511/2022 sull’incidenza del fattore tempo sulla potenziale nullità delle fideiussioni omnibus «a valle» per illiceità antitrust dell’intesa «a monte».


1. Introduzione sulle fideiussioni omnibus

Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (il “Provvedimento”), la Banca d’Italia, all’epoca investita anche dei poteri di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario, dichiarò che gli articoli 2 (la clausola di reviviscenza), 6 (la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (la clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) nell’ottobre del 2002, erano in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (“Legge Antitrust”), “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”. Con tale affermazione la Banca d’Italia ritenne che la standardizzazione contrattuale fosse anticoncorrenziale e impedisse, quindi, la possibilità di diversificazione del prodotto offerto. Nello specifico, tali clausole furono ritenute idonee a riversare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, senza risultare funzionali a garantire l’accesso al credito bancario. Il menzionato Provvedimento, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità[1]costituirebbe “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso.

L’accertamento condotto dalla Banca d’Italia pose immediatamente il problema della sorte dei contratti stipulati “a valle”, vale a dire delle fideiussioni rilasciate in epoca posteriore a detto Provvedimento e il cui contenuto riproduceva le clausole del modello di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della Banca d’Italia. Difatti, i contratti a valle, di per sé legittimi sul piano civilistico, potrebbero presentare profili di illegittimità nella misura in cui costituissero gli effetti materiali o economici dell’intesa anticoncorrenziale, così configurandosi quale strumento della violazione del libero mercato[2].

Un primo importante riferimento alla sorte di tali contratti si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2207/2005, laddove si affermò che, stante il “collegamento funzionale” con la volontà anti-competitiva a monte, ai contratti a valle non poteva attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all’intesa che li precedeva: la nullità di quest’ultima si riverberava sull’atto consequenziale.

Su tale tema e sulle possibili soluzioni si è sviluppato in dottrina e in giurisprudenza un acceso dibattito.

Al tale proposito, vale la pena ricordare che il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (“ABF”), con la decisione n. 14555/20ha affermato la nullità parziale delle clausole censurate, in applicazione del principio di conservazione del contratto, respingendo l’opposta tesi sostenuta, tra gli altri, dal Collegio ABF di Milano secondo la quale la fideiussione sarebbe integralmente nulla[3].

La tesi della nullità parziale è stata condivisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 41994/2021, è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito alla sorte della fideiussione avente contenuto conforme alle intese anticoncorrenziali dichiarate nulle, statuendo che la nullità delle singole clausole contrattuali può invalidare l’intero contratto solo ove si dimostri che la porzione colpita da invalidità ha una rilevanza tale nell’economia contrattuale che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

2. La decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 16511/2022

In questo contesto, assume particolare importanza la decisione in commento poiché il Collegio di Coordinamento dell’ABF prende posizione sulla vexata quaestio della “estensione” dell’accertamento condotto da Banca d’Italia alle fideiussioni omnibus stipulate in tempo successivo al 2005. Tale complessa questione, infatti, pur affrontata dalla dottrina[4] e dalla giurisprudenza di merito[5], non era stata esaminata nella pronuncia delle Sezioni Unite, né nelle pronunce del Collegio di Coordinamento.

In proposito, il Collegio di Coordinamento del 2022 mostra di compiere un passo in avanti rispetto alla propria precedente decisione del 2020 e agli arresti della Suprema Corte, statuendo che, “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all’accertamento che ha portato all’emanazione del Provvedimento possono senz’altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”.

In tal modo, il Collegio di Coordinamento, condividendo l’approccio seguito da una certa giurisprudenza di merito in ordine al regime probatorio applicabile al contenzioso in esame, ha ritenuto che il garante che abbia sottoscritto una fideiussione post 2005 con clausole corrispondenti al modello ABI e intenda dedurne la nullità derivata non possa limitarsi ad esibire in giudizio il testo del Provvedimento e dello schema ABI, bensì abbia l’onere di dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale. E siffatto onere della prova dovrà essere soddisfatto dal garante attraverso la produzione di un numero ragguardevole di modelli contrattuali di fideiussione, riferibili a diversi istituti bancari e diffusi sull’intero territorio nazionale.

Corollario di quanto sopra, secondo il ragionamento seguito dal Collegio di Coordinamento, è che, tanto maggiore è il tempo trascorso tra la stipulazione della fideiussione e il Provvedimento, tanto più improbabile è il fatto che il contratto sia frutto dell’intesa anticoncorrenziale censurata dall’Autorità.

3. I principali punti di attenzione

La decisione in commento si caratterizza per avere individuato un ragionevole contemperamento tra la valenza del Provvedimento come prova privilegiata in ambito giudiziale e l’onere probatorio gravante in capo al garante che agisce in giudizio per far valere la nullità delle pattuizioni fideiussorie. In questi anni, infatti, il Provvedimento e la coincidenza delle clausole fideiussorie con quelle dello schema ABI del 2002 sono state considerate prova presuntiva al fine di poter considerare le clausole come effetto diretto dell’intesa vietata.

Il ragionamento del Collegio di Coordinamento, a ben vedere, poggia sugli effetti della presunzione che, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., permette, attraverso un ragionamento deduttivo, di conoscere un fatto sconosciuto partendo dalla conoscenza di un fatto noto; la tenuta del ragionamento presuntivo e il conseguente valore probatorio dipendono, pertanto, dal grado di connessione tra il fatto noto e la derivata conoscenza del fatto ignorato[6].

A tal proposito, si ricorda che la stessa Corte di Cassazione, sia nella sentenza n. 2207/2005 che nella più recente sentenza n. 41994/2021, aveva utilizzato il concetto di connessione ovvero di “collegamento funzionale” per argomentare la nullità del contratto a valle frutto dell’intesa vietata a monte. In proposito, appare agevole comprendere come il collegamento nella sentenza della Corte di Cassazione del 2005 conferiva al fatto derivato un elevato carattere di certezza per la vicinanza temporale tra il Provvedimento e la stipula del contratto di fideiussione; contrariamente, il trascorrere degli anni ha reso questo collegamento funzionale sempre più sfumato. In buona sostanza, maggiore è il tempo intercorso dalla stipula della fideiussione e dal Provvedimento, maggiore è la probabilità che l’utilizzo delle clausole derivi da una scelta autonoma e indipendente delle parti, di talché il rilascio della garanzia personale, pur conforme allo schema ABI, non potrebbe essere considerato come attuazione dell’intesa vietata.

In altri termini, una volta venuto meno il collegamento automatico tra intesa a monte e contratto a valle, cade la possibilità di costruire una prova presuntiva basata sulla coincidenza delle clausole contrattuali con lo schema ABI censurato dal Provvedimento. Così ragionando, il Collegio di Coordinamento impedisce di dilatare all’infinito e in maniera indiscriminata il concetto di intesa al punto da inglobare tutti i processi causali che dall’intesa stessa siano conseguiti, cercando di fornire invece una concretezza di contorni[7], arginando altresì gli effetti che il rimedio della nullità, data la sua natura di rimedio imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., avrebbe potuto creare nonostante il trascorrere del tempo.

Peraltro, il ragionamento del Collegio di Coordinamento appare avvalorato, tra l’altro, dalla circostanza che l’ABI, a seguito del Provvedimento, ha provveduto ad emendare lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibuseliminando le clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8; all’esito, alcune banche hanno provveduto a modificare i propri modelli di fideiussione omnibus eliminando le tre clausole controverse, altre hanno provveduto ad eliminare solo alcune delle clausole controverse, mentre altre banche, ancora, hanno ritenuto di non procedere ad alcuna modifica dei rispettivi modelli contrattuali. Il risultato, pertanto è che il settore bancario è in grado di offrire una pluralità di contratti di fideiussione omnibus tra cui il singolo consumatore o impresa può scegliere e ciò rende improbabile che ad oggi si realizzi l’uniformità di applicazione delle clausole censurate, condizione essenziale per poter ravvisare una nullità parziale del contratto a valle rispetto all’intesa anticoncorrenziale censurata dal Provvedimento della Banca d’Italia.

 

[1] Ex multis Cassazione n. 24044/2019.

[2] A. Gentili, La nullità dei “contratti a valle” come pratica concordata anticoncorrenziale (Il caso delle fideiussioni ABI)Giustizia civile, fasc. 4 , 1 aprile 2019, p. 675.

[3] Cfr. decisione n. 16588/2019 del Collegio ABF di Milano, ad avviso del quale sarebbe configurabile l’ipotesi di cui all’art. 1419, primo comma c.c., il quale dispone la nullità totale del contratto qualora i contraenti non avrebbero concluso quest’ultimo senza le clausole colpite da nullità.

[4] P. Carrière, Lo spinoso tema della validità delle fideiussioni omnibus nel recente orientamento della Cassazione, in Diritto Bancario, 2018; M. Rossi, Osservatorio in difesa della fideiussione omnibus abi, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 1 febbraio 2021, pag. 141; S. Bastianon, La fideiussione omnibus e la responsabilità della banca tra illeciti antitrust « a monte » e contratti « a valle », in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.3, 1 marzo 2020, pag. 694.

[5] Ex multis: Trib. Padova, 3 marzo 2020, n. 453, Trib. Milano, 19 gennaio 2022, Trib. Bologna, 4 novembre 2020, Trib. Sondrio, 28 aprile 2021.

[6] P. Cendon, Commento sub art. 2927, in Commentario al Codice Civile, 2008, p. 298, ove si evidenzia che, ai fini della configurabilità della presunzione, il grado di connessione deve rivestire carattere di certezza o di probabilità.

[7] F. Greco, Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Responsabilità civile e Previdenza, fasc. 5, 1 maggio 2020, p. 1414.

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