L’avviso di vendita non va (più) notificato all’esecutato

In una recente pronuncia, il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito come, all’esito della riforma del procedimento per espropriazione immobiliare introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sia più obbligatoria la notifica dell’avviso di vendita all’esecutato, non prevista né dall’art. 591 bis c.p.c., in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt.  570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.Difatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso un avviso di vendita notificato, il debitore esecutato aveva contestato l’incompletezza dell’avviso di vendita e – dopo che il Delegato aveva provveduto ad una nuova notifica dell’avviso completo di tutte le pagine – il mancato rispetto del termine di 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto, come prescritto nell’ordinanza di vendita, e chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.

Chiamato a dirimere la vicenda, il Tribunale campano ha dapprima specificato come la modifica normativa del 2005 abbia reso ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, “pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento”.

Difatti, secondo l’ordinanza in commento, l’indirizzo analizzato aveva come riferimento la formulazione precedente dell’art. 495 c.p.c. che, in tema di conversione del pignoramento, prevedeva la possibilità per il debitore di accedere a tale beneficio “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.

Tuttavia, come specificato dal Tribunale de quo, la riforma del 2005 ha previsto che la conversione del pignoramento immobiliare può essere richiesta “prima che sia disposta la vendita”, sicché il termine ultimo è l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.

È, dunque, evidente che è irrilevante, ai fini della conversione, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita, poiché è successivo a tale udienza e interviene quando il termine analizzato è ormai spirato.

La pronuncia in esame ha sottolineato, inoltre, che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l’opposizione agli atti esecutivi l’opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita) ma deve allegare quale pregiudizio sostanziale abbia concretamente ricevuto, elemento questo che, nella fattispecie in esame, non era stato indicato da parte attrice.

In ogni caso, gli avvisi di vendita erano stati ritualmente notificati nel rispetto delle prescrizioni impartite e, pertanto, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e con essa l’opposizione promossa.

Trib. Torre Annunziata, Ord., 12 ottobre 2020

Margherita Vismara – m.vismara@lascalaw.com

Insediamento del nuovo Procuratore antimafia e antiterrorismo

Insediamento del nuovo Procuratore antimafia e antiterrorismo, il messaggio di Confedercontribuenti “è necessaria certezza della pena e tempi più celeri”

Continua a leggere

CONCORSO SCUOLA 2016-2018 – INSEGNANTI DIFESI DA CONFEDERCONTRIBUENTI

CONCORSO SCUOLA 2016-2018 – IL CONSIGLIO DI STATO AMMETTE ALLE PROVE GLI INSEGNANTI DIFESI DA CONFEDERCONTRIBUENTI Continua a leggere

CONFEDERCONTRIBUENTI, IMPORTANTE SUCCESSO IN CASSAZIONE

Gli avvocati  Alessandro Palermo e Salvatore Vittorio, componenti dell’ufficio legale di Confedercontribuenti,  incassano un altro successo in Cassazione a favore di 48 medici.

Vinto il ricorso in Corte di Cassazione per 48 medici specializzandi che hanno ottenuto il diritto al rifacimento  riconosciuto  dalla Suprema Corte di Cassazione che ha cassato  la decisione resa dalla Corte di Appello di Catania, la quale aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno scaturente dal mancato recepimento delle direttive comunitarie in Italia che prevedevano la remunerazione durante il periodo della specializzazione.

I Giudici della Terza Sezione della Cassazione hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al medico specialista, che iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991  non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di aver frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato.

Si tratta di una sentenza che farà giurisprudenza e che fa seguito ad altre rese sullo spinoso tema  che hanno visto lo Stato Italiano soccombente perché responsabile del danno causato dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie.

CONFEDERCONTRIBUENTI, STUPORE IN UDIENZA DI APPELLO A NAPOLI PER DIFENDERE GLI IMPRENDITORI CIS

Udienza presso la Corte d’Appello di Napoli, sul reclamo  promosso  da Confedercontribuenti,  contro il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione  del  CIS SpA – presenti  2 provvedimenti per un unico giudizio

Come preannunciato,  mercoledì 8 febbraio u.s., c’è stata l’udienza presso la Corte d’Appello di Napoli, sul reclamo promosso  da Confedercontribuenti,  contro il provvedimento   di omologa dell’accordo di ristrutturazione  del CIS SpA, emesso  lo scorso 17 novembre dal Tribunale di  Nola.

Presente all’udienza il Presidente Nazionale Carmelo Finocchiaro e il legale della Confedercontribuenti avv. Concetta Italia.

Con stupore si è appreso  che il Giudice di Nola ha emesso 2 decreti  nell’unico giudizio incoato da Confedercontribuenti:  il primo notificato e l’altro depositato  a distanza di 14 giorni di cui le parti però ne erano ignari .

In ogni caso ci si chiede:  “se è  possibile che il nostro sistema giudiziario consenta l’emissione di due provvedimenti per un unico giudizio?”

“Si auspica che la Corte d’Appello di Napoli  possa risolvere quello che può definirsi un errore in procedendo”-  interviene l’avv. Concetta Italia.