Oblio oncologico: approvato il testo unificato in commissione, ora la legge è più vicina

La XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato del disegno di legge sull’oblio oncologico. Lo ha reso noto il presidente della Commissione Ugo Cappellacci. “È un messaggio di speranza a tutte le persone che provano sulla propria pelle la lotta contro il cancro – ha detto – e al tempo stesso un messaggio di libertà, perché alla guarigione fa seguire una rinascita sociale cancellando gli odiosi ostacoli che limitano vita à di chi, superato la durissima prova e che ha il diritto di contrarre un mutuo, stipulare un’assicurazione, adottare un figlio a pari condizioni con gli altri cittadini italiani”. Alla cura del paziente “sul piano della salute si aggiunge una cura giuridica, che restituisce pienezza ed effettività ai diritti di ogni persona”, ha aggiunto. “E’ un fatto rilevante – ha sottolineato Cappellacci – che questo percorso stia vedendo il contributo costruttivo e condiviso sia della maggioranza e dell’opposizione. Questa condivisione fa ben sperare su una rapida approvazione e soprattutto dimostra che su questi temi si può e si deve operare con la massima coesione possibile”.

Il testo dovrebbe approdare in Aula il 24 luglio per essere approvato prima della chiusura estiva programmata per il 4 agosto.

“Con l’approvazione all’unanimità del testo unificato in Commissione abbiamo dato un primo importante segnale per eliminare un’ingiustizia: chi guarisce da un tumore deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri i cittadini”, ha detto dal canto suo Maria Elena Boschi, relatrice del testo unico sull’oblio oncologico con Patrizia Marocco (FI) e prima firmataria di una proposta di legge. “Su questo tema – ha aggiunto – non possono esserci bandierine. Abbiamo lavorato trasversalmente e mi auguro che il governo possa sostenere questa iniziativa. In Italia, a differenza di tanti altri Paesi come la Francia, il Belgio e il Portogallo, abbiamo una carenza legislativa e la risoluzione europea chiede che sia adottata una normativa entro il 2025, ma io mi auguro che si possa arrivare entro luglio all’approvazione unanime alla Camera. Affinché tutte le persone guarite da una malattia oncologica sappiano che le istituzioni sono al loro fianco”.

La legge dovrebbe avere 2 scaglioni temporali entro i quali si avrà il diritto all’oblio oncologico: 10 anni dopo il termine delle cure per chi ha avuto il cancro dopo i 18 anni; 5 anni per chi lo ha avuto da più giovane. “Colmiamo un vuoto normativo – ha commentato la relatrice Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia – nessuno dovrà vedersi negato un diritto, risultato di una giusta lotta sociale per eliminare uno stigma nei confronti delle persone che hanno avuto il cancro. Scegliere di non fornire informazioni sulla propria malattia e non esser identificati con essa dovrebbe essere un diritto di ogni paziente guarito da un tumore, visto il numero sempre più alto di guariti, grazie alla ricerca e all’innovazione, la cui aspettativa di vita è la stessa di una persona del medesimo sesso ed età nella popolazione generale”.

“Per questo è fondamentale riconoscere il diritto ai guariti di non subire discriminazioni e a non essere persone stigmatizzate – ha aggiunto – . Il tema dell’oblio oncologico è nelle priorità dell’agenda di questo governo. Il ministro Schillaci ed il suo ministero hanno seguito e seguono con grande attenzione tutto l’iter parlamentare, così come la presidente Meloni che, da subito, ha espresso il suo sostegno incitando il Parlamento ad una accelerazione, per aiutare il “dopo” delle persone che hanno visto un “prima” in bilico. Il tema della salute dell’individuo è uno dei punti cardine del programma di Forza Italia da sempre. Berlusconi già nel 2006, da presidente del Consiglio, istituì la ‘Giornata nazionale del malato oncologico’, con lo scopo di dedicare attenzione alle persone affette da queste patologie e a tutti coloro che hanno attraversato l’esperienza della malattia, direttamente o indirettamente. La nostra attenzione è sempre stata dalla parte giusta e con questo governo troverà finalmente il suo compimento normativo”.

Erano 9 le proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari e una dal Cnel all’esame in Commissione. Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, è stato primo firmatario di una di queste proposte di legge e ora si dice “davvero molto soddisfatto che la Commissione Affari Sociali abbia approvato il testo unificato del disegno di legge sull’Oblio oncologico. Abbiamo lavorato a lungo e con determinazione a una convergenza trasversale tra tutte le forze di maggioranza e opposizione. In molti Paesi d’Europa l’oblio oncologico è già legge. Era il momento di fare la nostra parte e fare in modo che un dramma vissuto dalle persone, e dal quale per fortuna sono uscite, non si trasformi per sempre in uno stigma e una discriminazione. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti per milioni di persone. Il Partito Democratico come sempre si è mostrato disponibile a una collaborazione a favore di una battaglia di civiltà, contro le discriminazioni sociali, per far sì che tutti possano vivere la vita senza condizionamenti con la società e le istituzioni”.

fonte: Il sole 24ore

Riforma Giustizia, le novità nel ddl: cosa prevede il testo

Riforma della Giustizia, approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei ministri e su proposta del guardasigilli Carlo Nordio il disegno di legge con modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario. Dallo stop all’abuso d’ufficio alle intercettazioni, ecco le principali novità nel testo del ddl.

Si abroga la fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) e si introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che:

 – le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);

– le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”;

– l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;

– il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);

– il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Si rendono applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Si amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, che viene consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Si stabilisce il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”.

Si vieta al giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Si stabilisce il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.

Interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare

Si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. L’interrogatorio preventivo è quindi escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

 FONTE: ADNKRONOS

L’avviso di vendita non va (più) notificato all’esecutato

In una recente pronuncia, il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito come, all’esito della riforma del procedimento per espropriazione immobiliare introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sia più obbligatoria la notifica dell’avviso di vendita all’esecutato, non prevista né dall’art. 591 bis c.p.c., in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt.  570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.Difatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso un avviso di vendita notificato, il debitore esecutato aveva contestato l’incompletezza dell’avviso di vendita e – dopo che il Delegato aveva provveduto ad una nuova notifica dell’avviso completo di tutte le pagine – il mancato rispetto del termine di 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto, come prescritto nell’ordinanza di vendita, e chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.

Chiamato a dirimere la vicenda, il Tribunale campano ha dapprima specificato come la modifica normativa del 2005 abbia reso ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, “pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento”.

Difatti, secondo l’ordinanza in commento, l’indirizzo analizzato aveva come riferimento la formulazione precedente dell’art. 495 c.p.c. che, in tema di conversione del pignoramento, prevedeva la possibilità per il debitore di accedere a tale beneficio “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.

Tuttavia, come specificato dal Tribunale de quo, la riforma del 2005 ha previsto che la conversione del pignoramento immobiliare può essere richiesta “prima che sia disposta la vendita”, sicché il termine ultimo è l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.

È, dunque, evidente che è irrilevante, ai fini della conversione, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita, poiché è successivo a tale udienza e interviene quando il termine analizzato è ormai spirato.

La pronuncia in esame ha sottolineato, inoltre, che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l’opposizione agli atti esecutivi l’opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita) ma deve allegare quale pregiudizio sostanziale abbia concretamente ricevuto, elemento questo che, nella fattispecie in esame, non era stato indicato da parte attrice.

In ogni caso, gli avvisi di vendita erano stati ritualmente notificati nel rispetto delle prescrizioni impartite e, pertanto, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e con essa l’opposizione promossa.

Trib. Torre Annunziata, Ord., 12 ottobre 2020

Margherita Vismara – m.vismara@lascalaw.com

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