Le semplificazioni siano reali, senza pastoie burocratiche
di Antonino Gulisano
Il Presidente della Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro ha dichiarato: “Il decreto semplificazioni è un buon inizio per far ripartire l’Italia, a condizione che non si dia la possibilità alla burocrazia statale, regionale e municipale di ingegnarsi in azioni che complicano le stesse semplificazioni. Questo atto serve anche a dare finalmente il via ai lavori per il sisma e il superbonus, per favorire le misure agevolative e i supporti agli incentivi alle imprese. Insomma il vero primo atto che mostra un cambio di passo per il Paese”.
Rispetto ai provvedimenti approvati dal Governo, dal decreto Sostegni al decreto Semplificazioni, si evidenziano e vanno sottolineate quattro questioni: divieto di licenziamenti per il contenimento dell’occupazione; super bonus del 110 per cento; introduzione del Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), non è più richiesta la doppia conformità; novità in materia di appalti e subappalto.
Il decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), reca misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali: Il decreto, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, il ricorso al subappalto non può superare la quota del 50 per cento (rispetto al limite ordinario del 30 per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera; dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Sarà inoltre necessario indicare le opere per le quali è necessario un controllo rafforzato, anche al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenire le infiltrazioni criminali; il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Nel merito della questione dei subappalti desidero introdurre un nuovo modo di costruire il processo di realizzazione delle opere manifatturiere e dei servizi.
Per general contractor (o appaltatore generale) si intende una società giuridica, o una ATS (associazione temporanea di scopo) che viene individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione. L’obiettivo che porta all’individuazione del general contractor è semplice e intuibile e mira all’ottimizzazione dei tempi e del costo economico, nonché alla diversificazione delle responsabilità, tecniche e giuridiche, da parte del committente.
Il general contractor funge inoltre da coordinatore di tutte le altre professionalità che interverranno nel processo di costruzione, e ciò permette, oltre al risparmio dei tempi morti di attesa, anche un maggiore risparmio economico, essendo i sub contractor individuati in base all’esperienza del general contractor e alla convenienza che essi garantiscono all’interno del processo costruttivo.
Il general contractor riuscirà ad individuare le maggiori criticità durante le varie opere di costruzione, di ristrutturazione o dei servizi e grazie alla loro specifica competenza sapranno come fare per superarle in tempi brevi e senza costi esorbitanti. Negli ultimi tempi sta ottenendo un’attenzione sempre maggiore e, di fatto, contribuisce a far assurgere il ruolo dell’appaltatore generale ad una mansione totalizzante a 360°. In quest’ottica si superano le criticità del subappalto nel metodo del massimo ribasso e le infiltrazioni della criminalità mafiosa.
Il decreto Semplificazioni approvato il 28 maggio 2021 è il primo tassello per l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan e, tra le novità, stabilisce l’articolazione della “governance” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Dare impulso agli investimenti e velocizzare l’iter di attuazione delle opere è dunque uno degli obiettivi del decreto Semplificazioni 2021, che modifica le regole in materia di appalti e snellisce l’iter per l’avvio dei lavori. Ogni progetto avrà comunque una chiara catena di comando, che parte dai “soggetti attuatori” e sale via via fino alla cabina di regia tecnica e politica che avrà il suo centro a Palazzo Chigi e a cui parteciperanno anche le Regioni (che avevano protestato chiedendo maggiore coinvolgimento).
Per gli interventi green e digitali saranno chiamati in causa in prima battuta anche i due Comitati interministeriali per la transizione ecologica (Cite, che si è riunito per la prima volta) e digitale. Con funzioni consultive viene istituito anche un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, cui siederanno i rappresentanti degli enti locali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile. Presso il MEF è inoltre istituito il Servizio centrale per il PNRR per il monitoraggio e la rendicontazione, punto di riferimento per i rapporti con l’Europa.
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Vedi: Le semplificazioni siano reali, senza pastoie burocratiche
Fonte: Da nazionale a turismo