La giurisprudenza di merito continua a recepire gli insegnamenti delle recenti Sezioni Unite in tema di usura.
È toccato recentemente al Tribunale di Napoli ribadire che, alla luce dei principi dettati dai giudici di legittimità, la disciplina antiusura trova applicazione anche con riguardo agli interessi moratori, perché – diversamente – si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela oggettiva ed uniforme sul piano nazionale. Tuttavia, nel calcolo della soglia usuraria occorre tenere conto della maggiorazione a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato; tale maggiorazione, a partire dal D.M. 25/3/2003, è contenuta nei decreti ministeriali, che l’hanno riportata a fini statistici.
Peraltro, in caso di accertamento dell’usura degli interessi moratori, non è possibile convertire il mutuo da oneroso in gratuito, perché altrimenti si finirebbe per premiare l’inadempimento, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato. “Pertanto, deve ritenersi operante il disposto dell’art. 1124 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora. L’obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento”.
Qualora invece l’inadempimento non si sia ancora verificato, il debitore vanta comunque un interesse ad agire in giudizio per l’accertamento dell’eventuale usurarietà dei tassi, ma – in caso di effettiva usura – potrà ottenere solo una sentenza di mero accertamento, la quale “non produce l’effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l’applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla”.
Ora applicando i principi che precedono al caso di specie e considerando la necessità di applicare le Istruzioni di Banca d’Italia dettate in materia, in quanto norme tecniche autorizzate, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le domande di parte attrice, stante la pattuizione in contratto di interessi in misura inferiore alla soglia usuraria.
fonte: iusletter