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Trib. Teramo: la penale di estinzione anticipata rileva ai fini usura solo perché promessa

Di
Redazione
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4 Febbraio 2020

Per uniforme insegnamento della S.C., ai sensi degli artt.644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., e della L. n.24 del 2001 di conversione del D.L. n.394/2000, si intendono usurari gli interessi, commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento, con la conseguenza che ogni verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.

Il costo promesso per l’estinzione anticipata va computato nel riscontro dell’usurarietà essendo un onere connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare: pur non disconoscendosi le differenti caratteristiche giuridiche ed odontologiche ravvisabili tra  interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all’erogazione del credito, penali, ecc. non può che giungersi alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell’alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell’alveo di somme pattuite a titolo di “interessi o altri vantaggi” ex art.644 c.p. ( cfr. Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 37 del 24/01/2019).

Non appare condivisibile la tesi per la quale il costo per l’anticipata estinzione vada preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG solo se effettivamente corrisposto, altrimenti sarebbe valorizzato solo il “dare” e completamente pretermesso il “promettere” ( cfr. Tribunale di Fermo sentenza n.172 del 1/03/2018) atteso che, al momento che al momento della conclusione del contratto, non è possibile conoscere preventivamente l’andamento del rapporto.

Come chiarito dalle S.U. , 19 ottobre 2017, n.24675, Est. De Chiara, “una sanzione (che implica il divieto) è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art.1855,secondo comma, cod. civ.- pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n.108,96. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cp “ , con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda il contratto in usura solo perché promesso, la conseguenza sanzionatoria ai sensi dell’art.1815, secondo comma, c.c. è la non debenza di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall’art. 644 c.p. (in tal senso anche Collegio di Coordinamento dell’ABF del 16/05/2018 e Tribunale di Campobasso sentenza n.795 del 29/11/2018), spettando al mutuante solo il capitale erogato.

Come chiarito da Cass. Civ. Sez. III, 30 ottobre 2018, n.27442, l’usurarietà degli interessi moratori deve essere accertata senza alcuna maggiorazione.

La mancata indicazione nel contratto di mutuo del T.A.E. come imposto ratione temporis dall’art. 6 della Delibera CIRC del 9/02/2000, o la non univoca indicazione del tasso di interesse, o la non univoca indicazione del parametro Euribor di riferimento, o l’inesatta corrispondenza tra TAN indicato in contratto ed il TAN effettivamente applicato, comportano l’applicazione in via sostitutiva dei tassi BOT ex art. 117 TUB in luogo dei tassi convenzionali. (Dario Nardone) (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Fonte:

www.ilcaso.it