Ristrutturazioni edilizie con obbligo di Rinnovabili dal 3 agosto

Di
Carmelo Finocchiaro
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28 Marzo 2026
Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi sulle rinnovabili nelle ristrutturazioni edilizie: le nuove percentuali e le regole per sostituzione di impianti e caldaie a biomassa.

Chi pianifica una ristrutturazione edilizia o la sostituzione dell’impianto termico ha una nuova scadenza da segnare in agenda: il 3 agosto 2026. Da quella data cambiano gli obblighi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici, con percentuali differenziate in base al tipo di intervento e con l’estensione a tutti i casi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione.

Le nuove regole sono contenute nell’articolo 29 del decreto legislativo 5/2026, che recepisce la direttiva europea  RED III e modifica l’allegato III del Dlgs 199/2021.

I nuovi obblighi sulle Rinnovabili negli edifici

La normativa vigente (Allegato III del Dlgs 199/2021, richiamato dall’articolo 26, comma 1) impone agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti d( garantire che almeno il 60%dell’energia destinata alla produzione di acqua calda e alla climatizzazione provenga da fonti rinnovabili.Il Dlgs 5/2026 mantiene questa soglia per le nuove costruzioni ma introduce percentuali inferiori e differenziate per categoria di ristrutturazione, estendendo al contempo l’obbligo a tutti i casi di sostituzione dell’impianto termico:

  • nelle ristrutturazioni di primo livello — che interessano almeno il 50% della superficie disperdente lorda e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva — la quota di rinnovabili deve coprire almeno il 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e per la somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva;
  • nelle ristrutturazioni di secondo livello — che interessano l’involucro edilizio per una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono includere l’impianto termico — e negli interventi di sostituzione dell’impianto termico, la quota minima scende al 15% della somma dei consumi previsti per la sola climatizzazione invernale ed estiva, e in questi casi la produzione di acqua calda sanitaria non rientra nel calcolo dell’obbligo.

Le definizioni di ristrutturazione di primo e secondo livello sono contenute nell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015, come modificato dal DM 28 ottobre 2025. Le nuove regole si applicano ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026, (cioè 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, datata 4 febbraio).

Il nuovo decreto amplia inoltre le condizioni di deroga: oltre alla tradizionale impossibilità tecnica, il progettista può ora attestare anche la non convenienza economica dell’intervento nella relazione ex lege 10, con conseguente applicazione di requisiti alternativi sull’energia primaria non rinnovabile.

Nuovi requisiti per le caldaie a biomassa

Il Dlgs 5/2026  attuativo della Direttiva RED III introduce infine requisiti più stringenti per chi sostituisce la caldaia con un generatore a biomassa. Chi passa da un impianto alimentato a gas naturale o a GPL a uno a pellet deve rispettare un limite preciso: il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo.

Per le imprese agricole e forestali che operano in aree non metanizzate è prevista una deroga: possono sostituire generatori a GPL con dispositivi a biomassa a condizione che la riduzione delle emissioni di particolato primario sia di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle.

In tutti i casi, le caldaie a biomassa richiedono una manutenzione obbligatoria con cadenza biennale.