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Quando il mutuo si trasforma in atto a titolo gratuito

Di
Redazione
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17 Maggio 2020

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla controversa questione della natura, onerosa o gratuita, delle operazioni bancarie consistenti nella erogazione di un mutuo ipotecario destinato ad estinguere un preesistente finanziamento concesso dal medesimo istituto mutuante e non, invece, a creare un’effettiva disponibilità finanziaria nel mutuatario.

La questione è particolarmente interessante perché, a differenza di quelle in precedenza analizzate dalla giurisprudenza di legittimità, essa non ha ad oggetto un negozio che realizza la funzione di munire di garanzia reale un credito che originariamente era chirografario.

Nel caso di specie, infatti, la banca aveva inizialmente concesso alla cliente un mutuo fondiario, garantito dalla società mutuante attraverso la concessione di un’ipoteca volontaria su beni di sua proprietà. Successivamente, le parti avevano negoziato un secondo accordo sulla base del quale l’istituto di credito aveva erogato un ulteriore finanziamento alla società mutuante, di importo pari al precedente, anch’esso garantito da ipoteca sugli stessi beni. Le somme così ricevute a prestito venivano utilizzate dalla cliente per estinguere il preesistente rapporto obbligatorio.

La circostanza che già il primo rapporto di mutuo fosse assistito da una garanzia reale, dunque, ha spinto la Suprema Corte ad operare una esaustiva ricostruzione dei principi espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Non avrebbe potuto affermarsi, infatti, “che l’ipoteca risulta “creata per munire di garanzia esposizioni pregresse” che ne erano prive”, circostanza dalla quale discende – secondo giurisprudenza consolidata – la natura gratuita dell’atto costitutivo della garanzia stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 novembre 2018, n. 28802; Cass. Civ., Sez. I, sent. 19 aprile 2016, n. 7745; Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2018, n. 4202; Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 luglio 2018, n. 19746; Cass. Civ., Sez. I, ord. 31 agosto 2018, n. 21535)”.

Innanzitutto, il Collegio ha precisato che ““l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito)”, giacché “normalmente integra una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 29 febbraio 2016, n. 3955, Rv. 638838- 01)”.

La Corte ha, poi, posto l’accento sulla necessità di tenere distinte queste particolari operazioni negoziali da quelle di  “rifinanziamento del debitore”, che consentono di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti, attraverso il “ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito” (alle quali si rivolgono gli artt. 182-bis e 182-quater della L. Fall.).

Secondo i Giudici, “l’elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito è che segua effettivamente, poi, l’erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria”, ma soprattutto “a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali – per esempio afferenti il tasso di interesse – o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti”.

Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato come il secondo finanziamento concluso tra le parti non presentasse “nuove condizioni negoziali” – né sotto il profilo dei tassi di interesse né con riguardo alle modalità di pagamento – rispetto all’originario contratto di mutuo fondiario, potendosi soltanto ravvisare una “semplice dilazione del termine di restituzione della somma mutuata”.

Sulla scorta di questo rilievo ha, ulteriormente, chiarito che “laddove non si ravvisino profili di erogazione di “nuova” liquidità, piuttosto che assistersi a “spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un’operazione di natura contabile”, ovvero “con una coppia di poste nel conto corrente – una in “dare”, l’altra in “avere” – per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione”, confermando l’orientamento già assunto dalla I sezione Civile della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20896 del 5 agosto 2019.

Ritenendo, dunque, che l’operazione negoziale concretamente posta in essere avesse natura di atto a titolo gratuito, la Cassazione ha, conseguentemente, affermato che – ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – è del tutto indifferente lo stato soggettivo del terzo beneficiario.

Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento del Tribunale di Roma che – nell’esaminare la revocatoria fatta valere dalla curatela fallimentare in relazione alla sola costituzione della garanzia reale – aveva ritenuto dirimente lo stato soggettivo del terzo, in violazione del principio secondo il quale “l’azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore”.

Cass., Sez. III, Sent., 8 aprile 2020, n. 7740

Federico Bevilacqua – f.bevilacqua@lascalaw.com

fonte: IUS