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PIA TURISMO: contributi a fondo perduto settore turistico alberghiero. Rivolto ad imprese che fatturano oltre 2 milioni di euro.

Di
Redazione
|
29 Giugno 2020

PIA TURISMO: contributi a fondo perduto settore turistico alberghiero. Rivolto ad imprese che fatturano oltre 2 milioni di euro.

Tipologie di imprese ammesse:

Imprese di grandi dimensioni in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. Possibilità di presentare l’istanza da grande impresa non attiva, l’importante è che l’impresa di grande dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
Imprese di medie dimensioni in regime di contabilità ordinaria che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di media dimensione non attiva, l’impresa di media dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
Imprese di piccole dimensioni in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio dell’istanza di accesso abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccola dimensione non attiva, l’impresa di piccola dimensione controllante e in regime di contabilità ordinaria alla data di presentazione dell’istanza di accesso deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. (Nel caso di proposta avanzata da grande impresa o media impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria).

Attività che possono realizzare le imprese con l’aiuto del PIA:

Con il PIA TURISMO si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:

a. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico – alberghiere [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
b. ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
c. realizzazione di strutture turistico–alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
d. consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
e. strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
1. campi da golf da almeno 18 buche;
2. miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
3. miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
4. centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
5. primo impianto e/o sistemazione dell’area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
6. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
7. parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all’ambiente e alla società;
8. realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.
Per tutte le tipologie d’investimento, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l’attività da svolgere.

Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i. Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.

Gli investimenti ammissibili possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali” strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar ad uso esclusivo degli ospiti, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.).

A quanto ammontano gli investimenti presentati dalle imprese in funzione delle dimensioni?
Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 40 milioni di euro.

Le istanze di accesso da medie imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 2 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro.

Le istanze di accesso da piccole imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro.

Gli investimenti delle eventuali PMI aderenti all’iniziativa promossa dalla grande o dalla media impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00.

Spese ammissibili:
Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’investimento in attivi materiali;
b. opere murarie e assimilabili;
c. macchinari, impianti e attrezzature varie (compresi arredi ed esclusi i beni facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie, etc..) nuovi di fabbrica. Sono ammissibili anche le spese per programmi informativi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma, fino ad un massimo del 40% dell’investimento complessivo.

Le agevolazioni correlate alla tipologia di investimenti ammissibili riferite alle spese per attivi materiali sono concesse sotto forma di contributi in conto impianti nei seguenti limiti:
a. 25% per le grandi imprese;
b. 35% per le medie imprese;
c. 45% per le piccole imprese.

Le agevolazioni riferite alle spese per acquisizione di servizi di consulenza sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua. Questa percentuale di contributo potrà essere innalzata al 50% per le imprese che hanno ottenuto il rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete di impresa.

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Vedi: PIA TURISMO: contributi a fondo perduto settore turistico alberghiero. Rivolto ad imprese che fatturano oltre 2 milioni di euro.
Fonte: Da Eos per il turismo