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Niente sconto Iva per la progettazione sganciata dall’edificio agevolato

Di
Redazione
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24 Gennaio 2021

Aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’edificio, “autonome”, ossia dipendenti da un distinto contratto diverso rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori servizi relativi alla costruzione dell’opera agevolabile. È quanto precisa la risposta n. 53 del 21 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate

Il quesito è di un Istituto, ente pubblico non economico, che svolge attività di ricerca scientifica, teorica e sperimentale, collaborando con università, sulla base di apposite convenzioni, per promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.
L’ente intende ampliare gli spazi dedicati ad alcuni laboratori realizzando un nuovo complesso edilizio. La costruzione, una grande infrastruttura ad alto livello scientifico e tecnologico, si inserisce nell’ambito di un più esteso progetto finanziato da un programma Ue. La nuova struttura non ospiterà soltanto attività di ricerca istituzionali, ma anche corsi formativi destinati a laureandi, dottorandi e borsisti di università italiane e straniere, oltre che per il proprio personale e di altri centri di ricerca.
L’istante fa presente che l’amministrazione finanziaria, in risposta a un interpello presentato nel 2017, ha precisato che il fabbricato oggetto dell’interpello in commento, accogliendo anche attività formativa e non solo di ricerca, può essere classificato come “edificio scolastico, assimilabile alle abitazioni non di lusso e, di conseguenza, scontare, per le prestazioni connesse alla sua costruzione, l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Prima di procedere con l’edificazione della struttura, aggiunge l’istituto, l’ente ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi riguardanti l’architettura e l’ingegneria del progetto. La gara è stata vinta da un consorzio con cui l’istante ha stipulato un contratto di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva del centro.
L’appalto oggetto del quesito, quindi, precisa l’ente, non riguarda la costruzione dell’edificio, ma la progettazione propedeutica alla sua realizzazione.
Chiarito che le attività per la costruzione dell’infrastruttura sconteranno, come affermato nel documento di prassi prima citato, l’aliquota del 10% prevista dal numero 127-quinquies, l’istante chiede se all’attività di progettazione dello stesso fabbricatopossa applicarsi la medesima tassazione agevolata, in base al successivo n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, secondo cui, a suo parere, l’aliquota del 10% si applica per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere“.

L’Agenzia questa volta non è d’accordo.
L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che l’agevolazione richiamata dall’istante riguarda le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della stessa Tabella A.
A seguire, evidenzia che oggetto del contratto di appalto è la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio.
Per risolvere il quesito, comunque, l’amministrazione chiama in aiuto alcuni precedenti documenti di prassi che si sono espressi sull’argomento.
La risoluzione n. 168/1999 precisava, ad esempio, che le prestazioni di Acea per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall’ente locale, scontavano l’aliquota ridotta solo se non rese autonomamente, ma dipendenti da un unico contratto di appalto per la realizzazione dell’intera opera: in caso contrario, niente sconto.
Più tardi, la risoluzione n. 52/2008 confermava che l’aliquota agevolata n. 127-septies, con riguardo all’attività di progettazione, è applicabile soltanto se la prestazione è “agganciata” alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies, altrimenti è soggetta ad aliquota ordinaria. In particolare, il documento di prassi affermava che “In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta”.

Linea confermata anche dalla risposta odierna. A differenza del parere dell’istante, l’Agenzia ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della struttura siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria perché rese “autonomamente”, ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.