DIVENTA SOCIO

Misure in materia di infrastrutture, ZES e Zone logistiche semplificate (PNRR)

Di
Redazione
|
2 Maggio 2022

Misure in materia di infrastrutture, ZES e Zone logistiche semplificate (PNRR)

Elettrificazione dei porti

Ai fini della realizzazione della Riforma 1.3, della Missione M3C2-4, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, sono considerati di pubblica utilità.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla regione competente.
Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico – economica, inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della Regione.
Certificazione della parità di genere
Viene rafforzato il sistema di certificazione della parità di genere negli appalti pubblici. In particolare, con due modifiche al codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016):
– tra le ipotesi previste per riduzione del 30% della cauzione provvisoria (sotto forma di garanzia fideiussoria) dalle aziende che vogliono partecipare alle gare d’appalto viene aggiunto il possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.lgs. n. 198/2006;
– viene inserita la certificazione per la parità di genere tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche dovranno prevedere nei bandi.
ZES
In materia di Zone economiche speciali, intervenendo sull’art. 4, c. 3, D.L. n. 91/2017, viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene definita, in via generale, la procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario straordinario del Governo, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.
Viene inoltre ritoccata la disciplina del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES. In particolare, il credito di imposta viene esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Nell’ambito dei contratti di sviluppo viene istituita una linea di intervento specifica per le Zone economiche speciali, a cui sono riservati 250 milioni di euro (50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). Le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti, saranno definiti con apposite direttive dal Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.
ZLS
Novità anche per le Zone logistiche semplificate.
In particolare, viene disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata:
– saranno disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione;
– saranno definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 5, D.L. n. 91/2017.
Fino all’entrata in vigore del decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

Misure in materia di turismo

Bonus per imprese turistiche e agenzie di viaggio
Modificati gli stanziamenti relativi ai bonus per le imprese del settore turistico.
In particolare:
– le risorse stanziate a favore del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator, di cui all’art. 4, D.L. n. 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del credito di imposta dell’80% e del contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche per la riqualificazione delle strutture, di cui all’articolo 1 del medesimo D.L. n. 152/2021;
– l’importo di 100 milioni di euro di cui all’art. 1, c. 13, D.L. n. 152/2021 viene destinato a finanziare anche le domande presentate per l’ammissione al suddetto credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator (ex art. 4 D.L. n. 152/2021).
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Al fine di dare immediata operatività alla sezione Turismo del Fondo di garanzia PMI, prevista dall’art. 2, D.L. n. 152/2021, viene disposto che il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell’adozione del modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche.
La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
– interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
– assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Misure per la giustizia

Codice della crisi d’impresa
Viene prorogata di 2 mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019.
Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’articolo 389, che rinviava al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del titolo II della Parte prima recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Fonte: Ipsoaquotidiano
tel 0953286784 – 0698356829

.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Source: Per le imprese
Leggi anche: Misure in materia di infrastrutture, ZES e Zone logistiche semplificate (PNRR)