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La morosità del mutuatario non ostacola l’accesso al c.d. Fondo Gasparrini.

Di
Redazione
|
22 Novembre 2020

La morosità del mutuatario non ostacola l’accesso al c.d. Fondo Gasparrini.

Volendo procedere ad un’analisi minuziosa delle singole disposizioni che connotano la normativa oggetto del presente commento, è possibile riscontrare, tra gli aspetti rilevanti, quello relativo all’eventuale morosità del mutuatario, il quale, trovandosi in una delle situazioni previste all’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – necessarie per l’accesso al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (d’ora in poi, Fondo) – presenta la relativa domanda[1].

In primo luogo, si rinvia all’art. 6, comma 2 del D.M. 25 marzo 2020 (modificativo dell’art. 54 del D.L. n. 18/2020), il quale prevede che “Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall’art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” [2].

Il summenzionato articolo risulta essere alquanto interessante poiché comprende, nel novero delle disposizioni del D.M. n. 132/2010 applicabili, l’art. 2 (oggetto di una serie di modifiche apportate da parte del D.M. 22 febbraio 2013, n. 37); rilevante ai fini del presente commento, è la previsione inserita al quinto comma: “5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario […]”.

Pertanto, da una lettura a contrario, si evincerebbe che la morosità del mutuatario, protratta per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi e antecedenti alla data di presentazione della domanda, non possa essere qualificata quale circostanza ostacolante la possibilità di accesso al Fondo.

A conferma di quanto pocanzi scritto, è consigliabile la visione del sito internet della Consap nella parte in cui afferma che, tra i presupposti di acceso al Fondo, rientra la seguente circostanza: “nel caso che al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi” [3].

Precisa, inoltre, che “Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda)”.

Pertanto risulterebbe, da un lato, ribadito quanto precedente affermato e, dall’altro, garantito un tempo massimo di attuazione della sospensione, nella quale verrebbe incluso altresì l’eventuale periodo di morosità.


[1] V. Modulo accesso Fondo sospensione mutui prima casa, in questa Rivista,  https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/03/30/modulo-accesso-fondo-sospensione-mutui-prima-casa/.

[2] Con il D.M. 21 giugno 2010, n. 132, il MEF ha emanato il “Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

L’art. 2, commi 475 e ss. della L. n. 244/2007 prevede l’operatività del summenzionato Fondo per coloro che, a causa del verificarsi di determinati eventi, si trovano nell’impossibilità economica di poter proseguire al pagamento delle rate del mutuo.

[3] Cfr. C. Bartelli, La sospensione mutui è ampia, ItaliaOggi, 03 aprile 2020. Sul punto vedi anche www.consap.it.

Fonte: Approfondimento di Marzia Luceri. su diritto e risparmio.it

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Source: Da QdC ad Imprese
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