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Investment Management Exemption (IME): Un Faro di Sicurezza per l’Attrazione di Investimenti in Italia

Di
Redazione
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28 Dicembre 2023

Con l’introduzione della legge di Bilancio 2023, l’Italia ha abbracciato la disciplina fiscale dell’Investment Management Exemption (IME), un concetto mutuato dal Regno Unito. Questa nuova normativa mira ad attirare investimenti e competenze nel settore dell’asset management internazionale, offrendo un “safe harbour” che, a determinate condizioni, protegga gli operatori da controversie relative alla stabile organizzazione occulta ai fini fiscali.

Condizioni e Safe Harbour: L’articolo 162 del Tuir introduce condizioni specifiche per le quali alcune attività di gestione degli investimenti, sia svolte da soggetti residenti che non residenti in Italia, si qualificano come “resee su basi indipendenti”. Questo status esclude la presenza di una stabile organizzazione personale, mitigando così il rischio di contestazione da parte delle autorità fiscali. Le attività che rientrano in questa categoria comprendono la negoziazione, l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari, svolte abitualmente con poteri discrezionali.

Il requisito di indipendenza è automaticamente soddisfatto per i veicoli di investimento rappresentati dagli Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) dell’UE/SEE o inclusi nella White List e soggetti a vigilanza. Al contrario, è richiesto un ulteriore esame nel caso di altri “enti”, sempre appartenenti alla White List e soggetti a vigilanza.

Inoltre, i gestori residenti o non residenti che operano attraverso filiali in Italia, quando forniscono servizi all’interno di un gruppo, devono possedere documentazione Transfer Pricing (Tp) adeguata.

Safe Harbour per Gestori in Libera Prestazione di Servizi (LPS): È interessante notare che il safe harbour si applica anche ai gestori (o advisor) non residenti che operano in regime di libera prestazione di servizi (Lps), ovvero senza una struttura fisica locale. Questa flessibilità consente ai gestori esteri di operare sia attraverso una stabile organizzazione propria, sia senza una presenza fisica locale. Ciò è particolarmente rilevante per le realtà globali o pan-europee che gestiscono investimenti da remoto senza una sede di affari locale.

Tuttavia, nei casi di gestori esteri privi di filiali, la presenza di documentazione Tp non è sufficiente a conferire il beneficio del safe harbour, poiché manca il collegamento territoriale necessario per la generazione di reddito d’impresa in Italia.

Implicazioni per il Futuro: Il safe harbour garantito dall’IME non solo protegge il veicolo di investimento estero dal rischio di stabile organizzazione personale, ma dovrebbe, in determinate condizioni, estendere lo stesso beneficio al gestore estero in Lps. Questo approccio evita interpretazioni divergenti durante i controlli fiscali, preservando così l’attrattività complessiva della disciplina. Un’interpretazione ampia dell’IME contribuirà a promuovere gli obiettivi di attrazione di capitali, professionalità e conoscenze per il beneficio delle imprese italiane, senza discriminare tra operatori istituzionali qualificati.