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Reddito di inclusione (REI)

Di
Redazione
|
27 Novembre 2017

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Dal 1. dicembre 2017 sarà possibile presentare le domande, come e dove.

Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Oltre ai requisiti di residenza e soggiorno da almeno 2 anni,

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un minorenne;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
  • presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

l beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella ) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.

Numero componenti
Beneficio massimo mensile
​1
​187, 50 €
​2
​294, 50 €
​3
​382, 50 €
​4
​461,25 €
​5
​485,41 €

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l’ISEE entro marzo 2018. Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell’attestazione ISEE 2018.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

La domanda può essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare a partire dal 1° dicembre 2017.

Si consiglia di interfacciarsi per la consegna ed eventuale compilazione cartaceo oppure on line del modulo con l’ufficio dei servizi sociali del comune di residenza.