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Superbonus 110%, abusi edilizi e opzioni alternative: facciamo chiarezza

Di
Redazione
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20 Agosto 2021

La non più necessaria attestazione circa lo stato legittimo degli immobili soggetti ad intervento di superbonus 110% (trainato, trainante, di ecobonus o sismabons), senza demolizione e ricostruzione dell’edificio, unita alla nuova CILA-Superbonus (c.d. CILAS) che non richiede una rappresentazione grafica dell’intervento ma solo una sua “mera” descrizione, darà il via a molti “indecisi”.

Dalla nascita delle detrazioni fiscali del 110% ha, infatti, tenuto banco l’argomento “stato legittimo/abusi edilizi“. Un argomento sempre esistito, almeno da quando è il vigore l’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), molto delicato e che è tornato alla ribalta grazie alla particolare aliquota di detrazione (il 110%) ma soprattutto alle due opzioni alternative alla fruizione del bonus 110%.

Superbonus 110% e opzioni alternative

La possibilità offerta dall’art. 121 del Decreto Rilancio di optare, in luogo alla fruizione diretta della detrazione fiscale, per una delle due opzioni alternative (anche per stato di avanzamento, SAL):

Due opzioni che avrebbero da subito sbloccato i lavori se non fosse che la necessità di visto di conformità, prevista dall’art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio aveva imposto, ai commercialisti/CAF prima e alle banche/istituti acquirenti della detrazione dopo, di fare attenzione ad ogni requisito, tra cui la conformità urbanistica-edilizia dell’immobile, la cui assenza (ai sensi del citato art. 49) pregiudica la fruizione di qualsiasi detrazione fiscale. Tra l’altro, nella documentazione che ogni banca richiede per l’accettazione del credito e il suo acquisto, vi è sempre (e ancora) l’attestazione dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.

Superbonus 110%, abusi edilizi e opzioni alternative: cosa cambia dopo il Semplificazioni-bis

Il Decreto Semplificazioni-bis, sostituendo il comma 13-ter e inserendo i commi 13-quater e 13-quienquies, ha operato un cambio epocale limitato alla fruizione del Superbonus che adesso non solo non richiede più l’attestazione dello stato legittimo ma non ne fa più pregiudicare la fruizione in caso di abusi edilizi.

Proprio per questo motivo, i soggetti preposti al rilascio del visto di conformità e i soggetti acquirenti delle detrazioni, dovrebbero aggiornare la lista dei documenti da richiedere al contribuente, eliminando la verifica dello stato legittimo. Ciò al fine di non pregiudicare la cessione del credito e, quindi, il meccanismo stesso che ha incentivato ancora di più gli interventi.

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