Conto alla rovescia per le imprese di autotrasporto merci per richiedere i contributi per l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.
La finestra temporale per l’invio delle istanze, aperta lo scorso 15 marzo, si chiude infatti alle ore 16:00 del 28 aprile 2023.
Le risorse disponibili per questo sportello, che è il secondo, ammontano a 10 milioni di euro.
Si ricorda che possono presentare domanda di accesso ai contributi, le cui modalità di erogazione sono state definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 461 del 18 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022), le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Sono finanziabili gli investimenti avviati a partire dal 23 gennaio 2022 relativi all’acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate:
– a trazione alternativa a metano CNG;
– a gas naturale liquefatto LNG;
– ibridi (diesel/elettrico);
– elettrici.
Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per i mezzi ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per gli elettrici oltre le 16 tonnellate. È previsto anche un contributo aggiuntivo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Come si presenta la domanda di contributo

Le domande di contributo possono essere compilate dalla pagina web del soggetto gestore RAM all’indirizzo www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” deve essere scaricato ed essere firmato (solo digitalmente) dal legale rappresentante dell’impresa (o dal procuratore) prima dell’invio tramite PEC dell’impresa richiedente a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.
L’impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia.
È possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e, eventualmente, contestualmente, presentare una nuova domanda riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza” oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
– documento di riconoscimento del rappresentante legale;
– idoneo atto di delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore (non c’è un format prestabilito);
– copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa.

Quali sono le fasi di rendicontazione

Successivamente alla presentazione dell’istanza, segue la fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento.
La documentazione relativa alla rendicontazione può essere presentata dalle ore 10:00 del 15 maggio 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 30 dicembre 2023.
Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda può considerarsi perfezionata.
Decorse le dette date, le domande non rendicontate decadono automaticamente.
Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione di uno dei periodi di incentivazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non può presentare domanda per il successivo periodo di incentivazione e l’Amministrazione può tenerne conto anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione.

Quali sono gli obblighi dell’impresa

Nel caso in cui l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’impresa richiedente ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.
In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il 30 dicembre 2023 (termine ultimo per la presentazione della rendicontazione).
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità dell’impresa entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato.
Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.
Fonte: IPSOA