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Il sovrindebitamento e il merito creditizio

Di
Redazione
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14 Novembre 2020

Estratto di  un articolo della Dott.ssa Giorgia Biferali (rivista di diritto bancario)

La disciplina del sovraindebitamento contenuta nel Codice della crisi potrebbe contribuire a rimediare a problemi di questo tipo e, dunque, a rendere realmente efficaci le misure di sostegno alle persone fisiche, ponendo un argine alla povertà.
Le nuove norme sul sovraindebitamento e, in particolare, quelle sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si connotano invero per una maggiore attenzione all’interesse dei «consumatori» come persone e come lavoratori e per il contemperamento tra tutela del credito e principi di tutela della dignità umana e di solidarietà3.
L’art. 68, comma 3, del Codice della crisi, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dispone che l’OCC, nella propria relazione, deve indicare «se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita», che può essere quantificato in maniera idonea in un ammontare non inferiore a quello dell’«assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159» o meglio, se si condivide che sia necessario un coordinamento sistematico con l’art. 283, commi 2 e 5, c.c.i.i. (relativo alla relazione dell’organismo di composizione nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente in seguito alla liquidazione controllata), in un ammontare non inferiore a quello dell’«assegno sociale aumentato della metà moltiplicato» per il suddetto parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. La norma ha il pregio di chiarire che le regole di
correttezza dell’attività di credito ai consumatori includono, come
limite imprescindibile, la salvaguardia di un dignitoso tenore di vita del debitore.