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Il ricorso al sovraindebitamento per tentare di ottenere l’immobile già esecutato comporta la responsabilità del debitore

Di
Redazione
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4 Febbraio 2020

La legge salva suicidi può diventare un vero boomerang se utilizzata in modo inappropriato. Con sentenza 273/2020 depositata ieri, il tribunale di Genova ha condannato il debitore (assistito dall’avv. Claudio Defilippi, reso famoso da Le Iene) al risarcimento delle spese legali in misura superiore al 20% del debito complessivo originario. Secondo il tribunale, il ricorso al sovraindebitamento per tentare a tutti i costi di non perdere l’immobile già esecutato comporta la responsabilità del debitore che deve risarcire le spese legali al professionista e alla compagnia di assicurazione chiamata in causa. Al contrario, va respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal sovraindebitato a carico del commercialista gestore della crisi che ha negato l’attestazione del piano del debitore. L’avvio di una procedura di sovraindebitamento ex art. 15, comma 9, legge 3/2012 per la nomina del professionista in sostituzione del Organismo di composizione della crisi (Occ) non determina, infatti, alcun automatic stay con diritto a sospendere le procedure esecutive in corso avviate sul patrimonio del debitore perché l’esecuzione forzata è slegata dal procedimento previsto dalla legge 3/2012. Anche qualora il piano proposto dal debitore sia stato attestato non si verifica, nel caso del consumatore, l’automatica interruzione delle azioni esecutive sul patrimonio perché tale ipotesi non è prevista neppure in caso di emissione del decreto di apertura del procedimento di sovraindebitamento ex art. 10 e art. 14-quinquies, legge 3/2012. Neppure vale la pena invocare l’intervento del giudice dell’esecuzione forzata: è privo di poteri in materia, non esistendo norma che lo autorizzi a sospendere l’esecuzione dopo il deposito del ricorso per accedere alla procedura di composizione della crisi.

Il caso. Al fine di tentare di non perdere l’immobile sottoposto ad esecuzione forzata, una signora, consigliata dal suo legale, presentava domanda al tribunale di Genova per ottenere la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di Occ il quale assistesse la debitrice a presentare il piano del consumatore e la relativa attestazione di veridicità dei dati e fattibilità della proposta. La prima proposta del debitore era ritenuta illegittima perché presentata dalla sola mutuataria titolare dell’usufrutto sull’immobile gravato da ipoteca. La seconda proposta presentata congiuntamente alla titolare della nuda proprietà ma ritenuta comunque illegittima in quanto il pagamento dei creditori privilegiati oltre i termini stabiliti dall’art. 8, legge 3/2012 e perché la debitrice non aveva documentato le capacità di adempimento. A seguito di istanze del gestore della crisi il tribunale confermava le determinazioni del gestore della crisi. Veniva quindi chiesto dalla debitrice di convertire il piano del consumatore in procedura di liquidazione del patrimonio, sennonché la richiesta giungeva tardivamente quando l’immobile già venduta nell’ambito della esecuzione forzata immobiliare. La debitrice, pertanto, citava in giudizio il commercialista sostenendo che l’immobile era stato perduto causa mancata attestazione della proposta, quantificando i danni nel doppio circa del valore dell’immobile.

La pronuncia. La sentenza n. 273/2020 chiarisce che la natura giuridica del professionista nominato dal tribunale come facente funzioni di organismo di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 è riconducibile a quella del professionista che (a) presta opera di consulente del debitore, sia pure non esclusivo; (b) attestatore fidefacente a tutela dei creditori; (c) ausiliario del giudice; (d) mandatario in rem propriam dei creditori, e che ha la responsabilità del professionista nominato è pertanto inquadrabile nell’ambito della disciplina del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 cc, tanto che l’art. 4, lett. c), della legge 3/2012 impone al professionista di dotarsi di idonea polizza assicurativa. Tuttavia, secondo il tribunale, il risultato perseguito con le due istanze (proposta di piano e liquidazione) è stato vanificato per fatto addebitabile esclusivamente alla parte attrice. Tramite il deposito della prima istanza per la presentazione del piano del consumatore, e quindi diretta alla nomina del professionista, avvenuta a gennaio 2015, la parte istante intendeva evitare a tutti i costi la liquidazione dell’immobile (già avviata tramite esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario). In ogni caso la proposta di piano presentata al professionista veniva dichiarata inammissibile, in quanto non attestabile e dunque neppure esaminabile dal tribunale. Dunque, al professionista diligente che abbia comunicato e reso edotto il debitore o il suo legale degli elementi del piano o della proposta di sovraindebitamento, mancati o contrari alla legge, nulla può essere addebitato. La chiamata in causa dell’assicurazione da parte del professionista nella causa di risarcimento avanzata infondatamente dalla debitrice determina l’obbligo di condanna al risarcimento spese del commercialista e dell’assicurazione.

Fonte: Italiaoggi.it