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Forfait extra fondo perduto per le strutture ricettive

Di
Redazione
|
19 Agosto 2021

Forfait extra fondo perduto per le strutture ricettive

Con il decreto 11 agosto 2021, il ministro del Turismo ha assegnato oltre 400 milioni di euro ad alcune categorie del turismo colpite dalla pandemia (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, guide ed accompagnatori turistici, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici e autobus scoperti). Le risorse fanno parte del Fondo istituito con l’articolo 182, comma 1 del Dl 34/2020 e, per gli anni 2020-2021, sono così ripartite:

• 200 milioni di euro alle imprese turistico-ricettive, 50 dei quali sono riservati agli alberghi con un fatturato superiore a 10 milioni. In particolare, vi rientrano gli esercenti attività di impresa con i codici Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20, quale attività prevalente, dichiarata con il modello AA7/AA9. L’agevolazione spetta in misura forfettaria (da 1.000 a 100mila euro, in base ai ricavi e ai compensi del 2019) ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di 150 milioni. Per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori ad 10 milioni, il contributo forfettario è pari ad 200mila euro, purché la riduzione del fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019;

• 160.710.774 alle agenzie di viaggio e i tour operator di cui 32 milioni del 2021 e 128.710.774 del 2020 quale assegnazione del residuo attivo non utilizzato nel 2020 (vedasi articolo a parte);

• 25.760.000 alle guide e agli accompagnatori turistici per il 2021;

 10 milioni alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’articolo 7, comma 1 del Dm;

Procedure e requisiti

Entro 30 giorni dalla registrazione del Dm 11 agosto 2021 seguiranno le norme attuative, tramite avvisi pubblici, con i termini e le modalità di presentazione di eventuali istanze o altra documentazione (articolo 9). Inoltre, con lo stesso Dm (articolo 10) sono anche state definite le modalità di controllo per chi riceve le risorse pubbliche con verifiche a campione e in caso di dichiarazioni o elementi non veritieri. Per i controlli il ministero del Turismo potrà avvalersi della Guardia di Finanza.

I contributi contenuti nel Dm sono riconosciuti ed erogati in conformità alle normative sugli aiuti di Stato, vale a dire il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12) e l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Tra le caratteristiche generali previste dalle norme per l’erogazione dei contributi, si ricorda che i soggetti debbono avere la sede (legale) in Italia, non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs 231/2001, non avere procedure concorsuali pendenti, essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019 – salvo che per le microimprese – e non essere in condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione.

Nella maggior parte dei casi, le singole norme del Dm 11 agosto prevedono che il contributo:

• non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir

• non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

fonte: il sole24 ore

per info e assistenza. 0958996835

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Source: Per le imprese
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