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Ecobonus e sismabonus: tutto quello che c’è da sapere

Di
Redazione
|
19 Luglio 2020

Ecobonus e sismabonus: tutto quello che c’è da sapere

Con l’approvazione, anche in Senato, del Decreto Rilancio e la sua conversione in legge, ci sono da registrare significative novità e importanti vantaggi per le spese sostenute negli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico (detrazione del 110%). Ci riferiamo, chiaramente, ai provvedimenti che prendono il nome di ecobonus e sismabomus. La detrazione vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ma entriamo nel dettaglio per capire il loro funzionamento, i vantaggi che offrono e la procedura per richiederli ed usufruirne. T

 

ECOBONUS

Di seguito tutti gli interventi che hanno diritto alla detrazione del 110%:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

 

–  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

–  Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Se, insieme agli interventi illustrati sopra, vengono realizzati altri lavori di riqualificazione energetica (sostituzione di infissi, acquisto schermature solari), la detrazione viene applicata anche su questi ultimi interventi nei loro limiti di spesa. Fondamentale, per l’ottenimento della detrazione, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Qualora questo non fosse possibile bisogna, comunque, attestare il passaggio ad una classe energetica superiore. Il passaggio di classe va dimostrato tramite l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) (rilasciato da tecnico qualificato prima e dopo l’intervento).

 

SISMABONUS

Detrazione del 110% estesa anche agli interventi antisismici (gli stessi previsti nell’attuale sismabonus) che assicurino, agli edifici adibiti ad abitazione privata o ad attività produttiva, il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Il periodo nel quale effettuare le spese è il medesimo (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021), per accedere al bonus si dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Se, in alternativa alla detrazione si sceglie di cedere il credito corrispondente ad un’impresa assicurativa, con la contestuale stipula della polizza di cui sopra, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.

COME OTTENERE LE DETRAZIONI: ULTERIORI SPECIFICHE

Gli interventi che godranno di questi incentivi devono essere effettuati su condomini o abitazioni singole. Per ciò che concerne le persone fisiche l’accesso alle detrazioni è ammesso al massimo su due unità immobiliari (oltre ad eventuali interventi su parti condominiali). La spese deve essere sostenuta da: condomini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazioni, ONLUS.

Ecobonus: Gli interventi devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione sarà trasmessa, telematicamente, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico (ENEA). Le modalità di trasmissione ed attuazione dell’asseverazione saranno stabilite, tramite apposito decreto, dal Ministero dell’Economia.

 

Sismabonus: Gli interventi devono essere asseverati da professionisti (iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza) incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionale. A loro spetterà anche l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Una serie di opportunità da cogliere quelle che via abbiamo illustrato, come ci spiega Toti Russo, presidente del Consorzio Iride Imprese Italia: “Iride Imprese Italia si adopera per mettere in atto e semplificare una norma che può rilanciare un comparto essenziale per la ripartenza dell’Italia: quello edilizio. Il bonus 110% presenta tutta una serie di attività senza le quali si rischia di non concretizzare il diritto al bonus, proprio la difficoltà delle incombenze richiede serietà competenza e celerità. Sono state organizzate strutture tecniche operative che mirano ad eliminare i rischi e garantire la fattibilità dei lavori. Questo l’obiettivo del consorzio : fare le cose bene e presto, obiettivo che , credo, debba essere condiviso da tutti”.

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Fonte: Dal Quotidiano dei contribuenti
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