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Dichiarazione Tarsu infedele o omessa, il contribuente deve presentarla annualmente

Di
Redazione
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13 Luglio 2023

In quanto a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria:

In ipotesi di dichiarazione Tarsu infedele o omessa, l’obbligo di presentarla si rinnova annualmente, in quanto a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria: è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18987/2023.

Nel caso analizzato dai giudici di legittimità, il Comune aveva emesso una serie di avvisi di accertamento nei confronti di una Srl, in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente, per gli anni dal 2008 al 2012. La Srl è ricorsa in Cassazione censurando, relativamente alla parte che interessa il presente commento, il fatto che il giudice del merito avesse omesso di pronunciarsi sul motivo di appello e cioè che la sanzione per omessa dichiarazione Tarsu avrebbe potuto trovare applicazione solo per la prima annualità e non anche per le successive, nonché che, a ogni modo, il trattamento sanzionatorio doveva rispondere all’istituto della cumulo giuridico previsto dal Dlgs 472/1997.

Va ricordato che l’articolo 70 del Dlgs 507/1997 dispone che i soggetti chiamati alla presentazione della denuncia Tarsu, devono presentarla al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

I giudici di legittimità con riferimento alla dedotta sanzionabilità, per una sola volta, della dichiarazione omessa (o infedele), ricordano che la Cassazione ha già avuto modo di affermare che, se in tema di Tarsu, il Dlgs n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’articolo 76 del Dlgs 507/1993 , comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.

FONTE: Il Sole 24ore