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Decreto ricostruzione, aiuti post alluvione fino a 2,75 miliardi

Di
Redazione
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6 Luglio 2023

Un Fondo ad hoc da 2,5 miliardi complessivi nel triennio 2023-2025 per la ricostruzione delle zone dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dall’alluvione di inizio maggio. Altri 21 milioni tra quest’anno e il prossimo per il commissario straordinario e la struttura di supporto di 60 persone. Centoventi milioni nel 2023, che arrivano dalle somme versate nel bilancio dello Stato da Equitalia Giustizia, per i contributi alla ricostruzione privata. E, infine, uno stanziamento ulteriore per le imprese, fino a un massimo di 100 milioni provenienti dalle risorse ex legge 181/1989 destinate alle aree di crisi industriale non complessa (si veda Il Sole 24 Ore del 29 giugno), per assicurare «il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva».

Ammonta in tutto a 2,741 miliardi la dotazione finanziaria del decreto legge per la ricostruzione nei territori travolti dal maltempo, approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri, ha ricevuto ieri la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato per approdare in serata in Gazzetta Ufficiale (è il decreto 88/2023). Il Governo, tramite il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato che il testo confluirà come emendamento al Dl “alluvione” (61/2023), che aveva stanziato 2,2 miliardi per l’emergenza, all’esame della commissione Ambiente della Camera. Obiettivo: accelerare i tempi per la conversione. La nomina ufficiale a commissario straordinario per la ricostruzione del generale Francesco Paolo Figliuolo con Dpr è attesa oggi. I governatori Stefano Bonaccini, Francesco Acquaroli ed Eugenio Giani saranno subcommissari. Già oggi Figliuolo vedrà il ministro Nello Musumeci e i capi dipartimento di Protezione Civile e Casa Italia, Fabrizio Curcio e Luigi Ferrara, per fare un primo punto. La sola Emilia-Romagna aveva calcolato un fabbisogno di 1,93 miliardi (su un ammontare dei danni stimato in 8,8 miliardi) per realizzare le prime 6mila misure su strade e argini dei fiumi.

Il Fondo istituito dal Dl, all’articolo 4, è alimentato da 500 milioni di euro per il 2023, 300 per il 2024 e 200 per il 2025, più altri 1,5 miliardi. Il primo miliardo è ricavato tra le pieghe del bilancio dello Stato tagliando nel triennio il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili previsto contro il caro materie prime dal Dl 50/2022. I restanti 1,5 miliardi sono pescati dalle somme inutilizzate stanziate dalle leggi di bilancio 2017 e 2019 per il Fondo dedicato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Per il resto, la struttura del decreto, in 11 articoli, è rimasta quella anticipata su queste pagine. Il commissario straordinario, in carica sino al 30 giugno 2024 (rinnovabile, assicurano dal Governo), avrà ampi poteri di ordinanza in deroga a qualsiasi disposizione di legge, fatto salvo il rispetto delle norme penali, dei principi generali dell’ordinamento e del Codice antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue. A Figliuolo spetterà programmare le risorse e coordinare gli interventi per la ricostruzione pubblica e privata. «Almeno con cadenza semestrale» dovrà informare la «cabina di coordinamento» che ne coadiuva l’azione, nuovo organo presieduto proprio dal commissario e composto dai capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia, dai governatori, dai sindaci metropolitani e dai rappresentanti di Anci e Upi.

Sul fronte della ricostruzione privata, compito del commissario sarà individuare gli interventi sul patrimonio danneggiato, distinguendo tra quelli di «immediata riparazione» per rafforzare gli edifici residenzali e produttivi, quelli di «ripristino o ricostruzione puntuale» delle strutture e quelli di «ricostruzione integrata» dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati. Figliuolo dovrà poi definire i criteri guida e i parametri per determinare i costi. Potranno essere erogati contributi fino al 100% (il plafond è di 120 milioni), anche per i danni ai fabbricati, a scorte e beni strumentali alle «attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, artigianali, turistiche, professionali» e per la delocalizzazione temporanea. Confermata la norma targata ministero delle Imprese sull’equiparazione delle zone alluvionate, ai fini degli aiuti alle aziende, con le aree di crisi industriale non complessa. Viaggia invece nel Ddl quadro sulla ricostruzione l’altra proposta Mimit che riconosce la liquidazione immediata del danno nel limite del 30% alle imprese che abbiano stipulato una polizza assicurativa.

Quanto alla ricostruzione pubblica, il commissario dovrà predisporre entro due mesi cinque piani speciali: per le opere pubbliche e per i beni culturali danneggiati, per gli interventi sui dissesti idrogeologici, per le infrastrutture ambientali e per quelle stradali. Soggetti attuatori potranno essere le Regioni (autorizzate a delegare i Comuni), i ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, l’agenzia del Demanio, le diocesi e le università.

Fonte : Il Sole 24 Ore