LE MASSIME
In applicazione del disposto di cui all’art. 1526 c.c., comma 2, ben possono le parti convenire l’irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto.
Corretto anche nella ipotesi di leasing traslativo, che le parti abbiano regolato gli effetti della risoluzione anticipata del rapporto, prevedendo la detrazione, dalle somme dovute dall’utilizzatore, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
Ove la clausola non risulti richiamare la collocazione del bene a prezzi di mercato, essa dovrà essere letta alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.
al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell’art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento e in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
fonte: expartecreditoris.it