La mera annotazione nel conto di una posta d’interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non é di per se’ sufficiente a far sorgere il diritto di quest’ultimo alla ripetizione dell’indebito, potendo determinare un incremento del debito risultante a suo carico o una riduzione del credito di cui dispone, ma non essendo qualificabile come pagamento, nel senso richiesto dall’articolo 2033 c.c., dal momento che ad essa non corrisponde l’esecuzione di alcuna prestazione da parte del correntista, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca. Tuttavia, il correntista può agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullità del titolo in base al quale ha avuto luogo l’addebito. In questo modo, potrà ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, con l’accertamento, nel caso in cui quest’ultimo sia assistito da un’apertura di credito, dell’esistenza di una maggiore disponibilità in suo favore.