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Confedercontribuenti: la Cassazione blocca le vessazioni del sistema di riscossione ex Equitalia

Di
Redazione
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10 Maggio 2019

La Cassazione fa giustizia del sistema vessatorio del sistema di riscossione. Sono infatti nulli gli atti a sorpresa compiuti dal fisco in danno del contribuente, in questo caso l’iscrizione di ipoteca preceduta da una sola cartella di pagamento risalente a un anno prima. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 12237 del 9/5/2019, ha respinto il ricorso dell’esattore. Bocciato su tutta la linea il gravame presentato da Equitalia che aveva avviato la riscossione senza notificare un avviso di mora o un’ingiunzione, basandosi esclusivamente sulla cartella di pagamento consegnata al cittadino un anno prima. Per i giudici, che hanno confermato e reso definitiva la nullità di tale ipoteca, sottolineando che «principio generale dell’ordinamento – e, vorrebbe dirsi, principio generale di civiltà – è che l’amministrazione finanziaria non possa compiere atti a sorpresa in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli». Questo principio, scrive ancora Piazza Cavour, sotteso da numerose norme dell’ordinamento tributario (per tutte, basterà ricordare l’art. 6 dello Statuto del contribuente), trova applicazione sia nel caso in cui l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni. E infatti quando il fisco intenda procedere a esecuzione forzata sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dall’art. 50, comma secondo, dpr 29/9/73 n. 602 (nel testo introdotto sostituito dall’art. 16, comma 1, dlgs 26/2/99, n. 46), il quale stabilisce che «se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Quando, invece, l’amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dagli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.