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Chiariti i confini della responsabilità solidale nella cessione dei crediti

Di
Redazione
|
8 Ottobre 2022

Chiariti i confini della responsabilità solidale nella cessione dei crediti

È stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E recante le “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI BONUS EDILIZI

Il Fisco spiega che le detrazioni sono fruite direttamente dal beneficiario in diminuzione delle imposte dovute in base alla liquidazione della propria dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta. Tuttavia, l’assenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita – anche come sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito – maggiorato di interessi e sanzioni. In tal caso, il recupero dell’importo fruito in dichiarazione viene effettuato nei confronti dei soggetti beneficiari, da intendersi come i soggetti titolari dell’agevolazione fiscale.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

A seguito delle novità normative, l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. A questo proposito, il Fisco indentifica:

  • il dolo quando il cessionario abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso;

  • la colpa, invece, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta.

La limitazione della responsabilità suddetta avviene a condizione che siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni. Invero:

  • ciò opera ab origine per i crediti d’imposta sorti in materia di Superbonus;

  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi;

  • con riferimento, invece, ai crediti diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, “ora per allora”, della citata documentazione limita la responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave;

  • quanto agli interventi di edilizia libera e quelli diversi di edilizia libera ma di importo complessivo non superiore a 10 mila euro (tranne il caso del bonus facciate), il Fisco ritiene che la presenza della richiamata documentazione, attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione;

  • la limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso in violazione per i fornitori opera anche per il general contractor.

VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA DILIGENZA IN CAPO AGLI ACQUIRENTI DEI CREDITI

Gli Uffici, nel condurre le proprie istruttorie, anche con riferimento a violazioni pregresse, procederanno alla contestazione di concorso nella violazione nei confronti dei fornitori o cessionari nei casi in cui detti soggetti abbiano agito con dolo o colpa grave sulla base di alcuni indici. In particolare, a titolo esemplificativo, vengono riportati nella Circolare:

– l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti;

– sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;

– mancata effettuazione dei lavori.

LA CEDIBILITÀ DEL CREDITO AI CORRENTISTI

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”, fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. Il correntista che acquista dalla banca, ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

SOLUZIONI PER ERRONEA INDICAZIONE DEI DATI NELLA COMUNICAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

A questo proposito, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma. La Circolare in commento distingue:

– Errore nella compilazione della Comunicazione. In tal casoè possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.

– Errori formali. Se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti.

– Errore sostanziale. Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

– SAL. La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

– Credito ceduto inferiore alla detrazione spettante. Il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra Comunicazione indicando un credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione.

– Remissione in bonis. La Comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute. In presenza di deterinate condizioni (indicate nella Circolare) è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.

I RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO

Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si l’Agenzia delle entrate precisato di essere estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:

  • sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;

  • intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI EFFETTUATI DALLE PERSONE FISICHE SU UNITÀ IMMOBILIARI

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate conferma che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Quindi, secondo il Fisco, per ottenere la proroga normativa al 31 dicembre 2022 non è sufficiente che siano eseguiti i lavori ma serve anche che gli stessi siano stati pagati.

FONTE: Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E.

Per info: Eos Consulenza tel 0621129414 – 0953286874

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Source: Per le imprese
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