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Cashback: qualche complicazione di troppo per i consumatori

Di
Redazione
|
4 Gennaio 2021

di redazione

Con l’inizio del nuovo anno il cashback è entrato a regime, è diventato “ordinario”. La misura prevede un rimborso del 10% di quanto viene speso utilizzando la moneta elettronica (carte di credito, bancomat o app) nei negozi, bar e ristoranti, con esclusione degli acquisti online.

I rimborsi saranno calcolati ogni sei mesi, in tre fasce: dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; dal 1° luglio al 31 dicembre 2021; dal1° gennaio al 30 giugno 2022, con un costo per lo Stato stimato in circa 1,35 miliardi a semestre. Per ottenere i rimborsi si dovranno effettuare almeno 50 pagamenti entro il semestre, il massimo rimborsabile è di 15 euro ad operazione, per un totale di non più di 150 euro.

Insieme al cashback ordinario è partito anche il “super cashback”, consistente in un premio da 1.500 euro a semestre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, riservato ai primi 100mila consumatori con il maggior numero di pagamenti elettronici effettuati.

Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno usufruire dal caschback e del super cashback mediante lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie). Per iscriversi  si deve scaricare l’app Io, registrando le carte e le app che si intende usare per i pagamenti, attivando gli account delle app ed inserendo il codice Iban del conto sul quale si desidera ricevere i rimborsi.

Lo scopo del cashback, nelle intenzioni del governo, è quello di contrastare l’evasione fiscale, abituando i cittadini all’uso della moneta elettronica e scoraggiando i pagamenti in contanti. Ma la procedura adottata, francamente, è piuttosto complicata, cosa che si poteva evitare se si considera che tutte le carte di credito e i bancomat sono associati a conti correnti i cui intestatari risultano nella banca dati del fisco. La fase “sperimentale” del cashback natalizio, durata dall’8 al 31 dicembre (circa 5,8 milioni di italiani hanno ottenuto una media di 35 euro di rimborsi), ha dimostrato che la registrazione online e l’uso di una specifica applicazione creano non pochi problemi di accesso, soprattutto per la larga fascia di popolazione più anziana, che ha poca o nessuna dimestichezza con il digitale. Per di più sono affiorati problemi di malfunzionamento dell’app.

Merita poi una riflessione da parte del governo il paradossale meccanismo per cui per cashback e supercashback viene premiato il numero delle operazioni e non invece gli importi spesi. In pratica se il cittadino-contribuente effettua, per esempio, 49 pagamenti elettronici per migliaia di euro ciascuno, non ha diritto al rimborso, che invece spetta a chi ne fa 50 da un euro ciascuno, a anche meno.

Una considerazione a parte merita la lotteria degli scontrini, che doveva partire, anch’essa, dal 1° gennaio ma è stata posticipata al 1° febbraio per venire incontro alle richieste dei commercianti, cui è stato imposto l’obbligo di aggiornare il software per la gestione dei pagamenti elettronici. Gli esercenti commerciali dovranno dunque inserire per ogni acquirente il codice assegnatogli dal sito dedicato alla lotteria degli scontrini. Anche in questo caso, essendoci un codice per ciascun consumatore sarebbe bastato utilizzare il codice fiscale o la tessera sanitaria, come fanno i farmacisti per le esenzioni e le detrazioni sull’acquisto di farmaci.

Non manca, poi, che si pone il problema etico dello Stato che invita i cittadini a partecipazione a una lotterie. La filosofia di fondo del cashback è quella di premiare il pagamento con moneta elettronica, inducendolo a considerare questa forma di pagamento come più virtuosa rispetto al pagamento in contanti. Ma affidare la consegna del premio alla sorte, come avverrà con la lotteria degli scontrini, contraddice la logica del premio al comportamento più virtuoso.