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AGENZIE DI VIAGGIO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Di
Redazione
|
9 Novembre 2020

AGENZIE DI VIAGGIO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

A seguito delle misure di contenimento da covid-19 si pubblica l’Avviso per l’assegnazione ed erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro degli operatori delle Agenzie di Viaggio.

L’Avviso fa seguito al precedente decreto del Direttore generale turismo del 15 settembre 2020, rep. 35, pubblicato sui siti istituzionali del MiBACT: www.beniculturali.it e della Direzione Generale Turismo: www.turismo.beniculturali.it in cui sono stati resi noti termini e modalità di presentazione delle domande ai sensi del dm 12 agosto 2020.

Alla voce documentazione (in alto a destra su questa stessa pagina) è possibile scaricare la versione integrale de l’Avvisocon tutti i gli allegati contenenti indicazioni, procedure da seguire e i relativi moduli di richiesta da presentare per l’ottenimento dei ristori indicati.

DECRETO

Articolo 1
Istanze ammesse al contributo

1. Sono ammesse al contributo di cui all’art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come successivamente integrato, le istanze dei beneficiari di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’importo del contributo da riconoscere ai singoli beneficiari è stato valutato ai sensi di quanto disposto all’art. 3, commi 3, 4 e 5 del DM 12 agosto 2020.

Articolo 2
Istanze sottoposte ad integrazione conoscitiva

1. Sulla base delle istruttorie effettuate, sono sottoposte ad integrazione conoscitiva le istanze di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli importi dei contributi da corrispondere ai soggetti di cui al comma 1 sono stati valutati ai sensi di quanto disposto all’art. 3, commi 3, 4 e 5 del DM 12 agosto 2020.
3. Nel caso in cui le istanze, sulla base delle integrazioni conoscitive, non risultino ammissibili a contributo, l’importo corrispondente viene reso disponibile e redistribuito secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto.
4. Le richieste di integrazione conoscitiva sono comunicate ai singoli soggetti di cui all’allegato B.

Articolo 3
Verifica di avvenuta comunicazione di liquidabilità e/o liquidazione
del contributo di cui all’art. 25, co. 3, del decreto-legge rilancio

1. I soggetti di cui all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno aggiornare la comunicazione resa a proposito del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, comma 3, del decreto-legge rilancio, trasmettendo all’indirizzo email contributoart25@beniculturali.it una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2020 secondo lo schema di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dal delegato (nel caso l’istanza istruita nello sportello telematico sia stata resa da un delegato), con cui si conferma o si rettifica quanto già dichiarato nella domanda presentata, nel caso siano intervenute comunicazioni da parte dell’ente erogatore del contributo medesimo.
2. I soggetti di cui all’allegato C assumono l’impegno di comunicare alla Direzione Generale Turismo (a: mbacdg-tu@mailcert.beniculturali.it e cc: contributoart25@beniculturali.it) qualsiasi modifica intervenga anche dopo la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, in modo da consentire il ricalcolo delcontributo spettante.
3. Per i soggetti di cui all’allegato C il presente decreto costituisce notifica dei seguiti da dover rendere. In assenza di riscontro, l’Ufficio non potrà procedere alla erogazione del contributo.

Articolo 4
Eventuale aggiornamento dei contributi

1. A conclusione delle procedure di cui all’art 2 ed all’art 3 del presente decreto, nel caso di risorse rese disponibili, le stesse saranno redistribuite tra i beneficiari, nel rispetto dei criteri disposti dal DM 12 agosto 2020 per la determinazione del contributo.

Articolo 5
Riconoscimento dei contributi

1. I contributi sono riconosciuti nel rispetto delle previsioni di cui alla sez. 3.12, recante Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, del Temporary Framework COVID-19 come emendato.
Nel caso di imprese che subiscano, durante il periodo ammissibile, un calo di fatturato inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, i contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
2. L’erogazione dei contributi è subordinata alle disponibilità presenti in bilancio, alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’esito positivo della consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato e della regolarità contributiva.

Articolo 6
Rimedi esperibili

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 7
Pubblicità e notifica

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale MiBACT (www.beniculturali.it ) e sul sito della Direzione Generale Turismo www.turismo.beniculturali.it con valore di notifica nei confronti degli interessati.

Articolo 8
Clausole di salvaguardia

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Turismo, all’esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di revocare il contributo assegnato e recuperare le somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge, come disposto dall’art. 4 del DM 12 agosto 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo di legalità della spesa.

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Fonte: beni culturali